È possibile chiedere l'agevolazione Iva prevista per l'acquisto auto per disabili con Legge 104 dopo un anno? Risponde l'Agenzia delle Entrate
Per l’acquisto di una auto per una persona disabile con Legge 104, la certificazione per ottenere l’Iva ridotta deve essere presentata entro un anno.
Un contribuente ha presentato uno specifico quesito sul tema dei termini e sulla possibilità di recuperare in un secondo tempo, rispetto alla data della cessione dell’auto, la differenza fra l’Iva normale pagata e l’Iva ridotta per le auto ai disabili.
Il contribuente ha acquistato un’automobile senza chiedere i benefici fiscali previsti per i portatori di handicap gravi al momento dell’acquisto di un auto con Legge 104 perché, al momento dell’acquisto, non aveva ancora ricevuto, da parte della commissione medica competente, la documentazione idonea all’applicazione di tali agevolazioni.
Dopo qualche mese, ottenuti i documenti necessari, il contribuente ha richiesto al rivenditore l’emissione di una nota di credito per Iva e il rimborso delle imposte pagate per la trascrizione sui passaggi di proprietà e l’imposta di bollo.
Il contribuente vuol sapere se, in effetti, il concessionario può emettere la predetta nota di credito e, di conseguenza, ottenere il rimborso delle imposte pagate per la trascrizione sui passaggi di proprietà e dell’imposta di bollo.
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L’Agenzia ha risposto (n.69 del 1° febbraio 2021) attenendosi alla regola generale sulle note di credito, che inibisce l’emissione della nota di credito in diminuzione dopo un anno dalla cessione. La ratio della norma è quella di dare certezza alle operazioni effettuate e non consentire variazioni sull’Iva – ad esempio – dopo parecchi anni.
Pertanto la presentazione della certificazione che autorizza l’applicazione dell’Iva ridotta per l’acquisto di una vettura da parte di un contribuente con grave handicap, avvenuta dopo un anno dalla cessione, non consente al venditore di emettere una nota di credito a favore del cliente e recuperare l’imposta tramite una variazione in diminuzione.
Nel corso degli anni sono state introdotte varie agevolazioni fiscali a favore delle persone con gravi handicap prevedendo riduzioni delle tasse per l’acquisto di autovetture utilizzate dagli stessi o dai familiari per il loro trasporto.
L’articolo 1 della legge n. 97/1986 ha introdotto un’aliquota Iva ridotta per le cessioni o importazioni di veicoli adattati ai disabili, con ridotte o impedite capacità motorie, anche prodotti in serie, in funzione delle suddette limitazioni fisiche. L’agevolazione, in origine limitata alle persone con patente speciale, è stata poi estesa anche a chi non ne è in possesso e ai loro familiari di cui risultano a carico.
L’articolo 30, comma 7, della legge n. 388/2000, ha incluso tra i beneficiari anche le persone con disabilità psichica di gravità tale da avere diritto all’indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo.
La circolare n. 46/2001 ha precisato che per la situazione di handicap grave deve intendersi quella definita dall’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, caratterizzata da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione. La gravità della limitazione deve essere certificata con verbale dalla preposta commissione per l’accertamento dell’invalidità. La stessa commissione deve accertare anche l’appartenenza alla categoria dei soggetti affetti da pluriamputazioni. In entrambi i casi, per usufruire delle agevolazioni fiscali, non sono necessari interventi per modificare il veicolo.
La circolare n. 21/2010 ha chiarito che per quei contribuenti che, pur affetti da una ridotta o impedita capacità motoria permanente, non sono stati dichiarati portatori di “grave limitazione della capacità di deambulazione” da parte delle commissioni mediche competenti “lo stato di handicap grave, comportante una limitazione permanente della capacità di deambulazione, […] può essere documentato da una certificazione di invalidità, rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente ‘l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore’, sempreché il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia. È possibile, pertanto, prescindere dall’accertamento formale della gravità dell’handicap da parte della commissione medica di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992”. In questo caso l’adattamento dell’auto ai fini della tassazione ridotta è indispensabile.
La circolare n. 197/1998, afferma che il contribuente, quando acquista l’auto, per non perdere la possibilità di applicare l’Iva ridotta, deve presentare al rivenditore la certificazione comprovante la sua disabilità. Il contribuente può mostrare la certificazione in un momento successivo all’acquisto, mediante esibizione della documentazione attestante il possesso, al momento dell’acquisto dell’autovettura, dei requisiti richiesti per poter fruire dello sconto.
Al verificarsi di tale ipotesi, il concessionario può emettere una nota di variazione in diminuzione entro un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile (articolo 26, comma 3, decreto Iva).
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Nel caso del contribuente che ha presentato il quesito, il limite dell’anno dall’effettuazione dell’operazione (acquisto dell’auto) è stato superato. Quindi non è possibile ottenere dal rivenditore di auto l’emissione di una nota di credito per il recupero dell’Iva pagata con aliquota normale.
L’unica soluzione che può essere prospettata è quella della richiesta di rimborso dell’Iva da parte del venditore. L’istanza di rimborso deve essere presentata entro il termine di due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto per la restituzione di un’Iva non dovuta (art.30 ter d.P.R. n.633/1972). Da ultimo, l’Agenzia delle entrate declina la propria incompetenza per le agevolazioni relative al bollo auto e all’imposta di trascrizione.
Ultima modifica: 07/06/2021