Istruzioni su come devolvere e destinare il 5 per mille 2020

Redazione:

Con l’istituto del 5 per mille viene data al contribuente la possibilità di destinare una quota dell’Irpef a soggetti che si occupano di attività di utile profilo sociale e di ricerca. I contribuenti, utilizzando la scheda annessa al modello del “Contributo Unificato” o al modello “Redditi Persone Fisiche”, effettuano la scelta per la destinazione del contributo firmando uno dei riquadri dei modelli di dichiarazione.

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Come funziona il 5 per mille 2020?

Il contribuente, nei riquadri relativi alla scelta a favore degli enti del volontariato, della ricerca scientifica e dell’Università, della ricerca sanitaria, delle associazioni sportive dilettantistiche, fino all’operatività del Registro del Terzo settore, oltre all’apposizione della firma, può indicare il codice fiscale del soggetto a cui vuole destinare direttamente la quota del 5 per mille.

È necessario però illustrare il contenuto del Dpcm (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) del 23 luglio 2020 (G.U. n.231 17/9/2020) che detta – abrogando e sostituendo la normativa precedente (Dpcm del 23 aprile 2010; Dpcm del 7 luglio 2016) – le nuove disposizioni che regolano l’istituto del “cinque per mille”.

a chi donare il 5 per mille 2020

A chi destinare il 5 per mille 2020?

Il Dpcm stabilisce che la quota del 5×1000 sia determinata dall’Agenzia delle entrate in relazione all’imposta personale netta di ciascuno. Partiamo dalle finalità che il contribuente può scegliere di sostenere attraverso il contributo del 5 x 1000 che sono:

  • sostegno degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (articolo 46, comma 1, del Dlgs n. 117/2017), comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società;
  • finanziamento degli enti senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e dell’università, quali università e istituti universitari, statali e non statali legalmente riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non statali legalmente riconosciute, ovvero enti e istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica;
  • finanziamento degli enti della ricerca sanitaria quali gli enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria, le fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Ministero della Salute, le associazioni senza fini di lucro e le fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale, in collaborazione con gli enti indicati, che contribuiscono con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di  ricerca  sanitaria determinati dal Ministero della Salute;
  • sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;
  • sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge nella cui organizzazione è presente il settore giovanile che siano  affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
  • finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

5 per mille: a chi fare riferimento

Gli Enti a cui occorre fare riferimento per l’accreditamento e l’accesso al 5 per mille sono:

  • Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali tramite l’ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore competente;
  • Ministero dell’Università e della ricerca;
  • Ministero della Salute;
  • Comitato olimpico nazionale italiano;
  • Agenzia delle entrate, fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Per la partecipazione dei comuni al riparto del contributo non è prevista alcuna domanda di accreditamento. L’ente interessato si può accreditare per più finalità purché sia in possesso di tutti i requisiti prescritti per ciascuna categoria. In dettaglio vediamo i vari passaggi procedurali da attuare da parte dei soggetti interessati.

Terzo Settore

Al momento dell’iscrizione – per via telematica – al Registro unico nazionale del Terzo settore va espressa la volontà di accreditarsi ai fini dell’accesso al contributo del 5 per mille. Il termine ultimo per la dichiarazione viene fissato anche successivamente all’iscrizione ma entro la data del 10 aprile, termine entro il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali redige l’elenco degli enti che risultano iscritti nel registro e che abbiano dichiarato entro la stessa data di voler partecipare al riparto del “cinque per mille”

Entro il successivo 30 aprile il Ministero pubblica sul proprio sito l’elenco degli enti iscritti. Entro tale ultimo termine possono essere richieste rettifiche di possibili errori. Entro il 10 maggio, il Ministero pubblica l’elenco degli enti del terzo settore iscritti al contributo, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.

5 per mille per il terzo settore

Enti della ricerca scientifica e dell’Università

Entro il 10 aprile tali Enti presentano – per via telematica – al Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur) la domanda di iscrizione, esclusivamente con la procedura informatica del ministero (v. sito internet del ministero) (link). I requisiti previsti per l’accesso al contributo vanno autodichiarati, come da indicazioni del modello informatico.

Entro il 20 aprile, il Mur pubblica sul proprio sito l’elenco degli enti iscritti. Entro il 30 aprile, possono essere rettificati eventuali errori di iscrizione. Entro il 10 maggio, il Mur pubblica l’elenco degli enti iscritti con le variazioni apportate, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.

Enti della ricerca sanitaria

Entro il 10 aprile gli enti interessati presentano al Ministero della Salute – Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità – la domanda di iscrizione per l’accesso al contributo del “cinque per mille”, nella quale è indicata la denominazione, la sede e il codice fiscale. Va inoltre presentata una dichiarazione descrittiva dell’attività di ricerca sanitaria svolta, i contributi erogati, le proprie strutture di ricerca utilizzate per la realizzazione dei programmi di ricerca approvati dallo stesso Ministero della Salute.

Entro il 20 aprile il Ministero pubblica sul proprio sito l’elenco degli enti iscritti. Entro il  30 aprile, possono essere rettificati eventuali errori di iscrizione. Entro il 10 maggio il Ministero della Salute pubblica sul proprio sito l’elenco degli enti della ricerca sanitaria da ammettere al finanziamento, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.

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5 per mille 2020 alla ricerca sanitaria

Associazioni sportive dilettantistiche

Entro il 10 aprile le associazioni sportive dilettantistiche presentano al Comitato olimpico nazionale italiano – tramite la procedura informatica sul sito dello stesso Comitato – domanda di iscrizione. La procedura di iscrizione può essere gestita anche dall’Agenzia delle entrate a seguito di una convenzione con il Coni.

Entro il 20 aprile il Coni pubblica sul proprio sito l’elenco degli enti iscritti. Entro il 30 aprile si possono correggere eventuali errori. Entro il 10 maggio il Coni pubblica l’elenco degli enti iscritti con le variazioni apportate indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.

La procedura stabilisce che sia presentata un’autocertificazione resa dal rappresentante legale dell’ente richiedente, attestante:

  1. la denominazione, la sede legale e il codice fiscale dell’ente;
  2. la costituzione ai sensi dell’articolo 90 della legge n. 289/2002;
  3. il possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni;
  4. l’affiliazione a una Federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata o a un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni;
  5. la presenza nell’ambito dell’organizzazione del settore giovanile;
  6. l’effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Enti di volontariato

Entro il 10 aprile, gli enti devono presentare all’Agenzia delle entrate una domanda di accreditamento – che consiste in un’autocertificazione del rappresentante legale dell’ente circa la sussistenza dei requisiti attestante l’iscrizione all’anagrafe, registro o albo di appartenenza. Anche in questo caso, va utilizzata la procedura informatica presente sul sito dell’Agenzia.

Entro il 20 aprile, l’Agenzia pubblica sul proprio sito l’elenco degli iscritti, contenente l’indicazione della denominazione, della sede, del codice fiscale di  ciascun nominativo. Entro il 30 aprile, si possono rettificare eventuali errori di iscrizione, da parte del  legale rappresentante dell’ente, o da un suo delegato, presso la direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente per territorio. Entro il 10 maggio, l’Agenzia pubblica sul proprio sito l’elenco aggiornato.

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donare 5 per mille al volontariato

 Elenco permanente degli enti accreditati

Un buon elemento procedurale consiste nel fatto che l’accreditamento al riparto del 5 per mille correttamente eseguito vale anche per gli anni successivi, quindi non va ripetuto. Entro il 31 marzo di ciascun anno ogni amministrazione competente pubblica sul proprio sito, l’elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi, integrato e aggiornato a seguito degli errori segnalati, delle variazioni dei dati intervenute, delle revoche comunicate e delle cancellazioni effettuate.

Nei successivi trenta giorni, il rappresentante legale dell’ente beneficiario comunica all’amministrazione competente le variazioni dei requisiti per l’accesso al beneficio, e nel caso di perdita dei requisiti entro lo stesso termine il legale rappresentante trasmette all’amministrazione competente una richiesta di cancellazione dall’elenco permanente.

 Elenchi degli ammessi e degli esclusi

Entro il 31 dicembre viene pubblicato sul proprio sito – da parte di ogni amministrazione competente – l’elenco degli enti ammessi e di quelli esclusi, compresi gli enti accreditati nello stesso esercizio finanziario sia quelli già accreditati negli esercizi precedenti. Entro lo stesso 31 dicembre gli elenchi sono da inviare all’Agenzia delle entrate che provvederà al riparto della quota del “cinque per mille”.

Entro il settimo mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e della scelta della destinazione del “cinque per mille”, l’Agenzia delle entrate pubblica gli elenchi degli ammessi e degli esclusi, trasmessi da ciascuna amministrazione competente, con l’indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi.

Inoltre, per gli enti ammessi al contributo per una o più finalità, l‘Agenzia delle entrate provvede, per ciascun esercizio finanziario, alla pubblicazione dell’elenco con l’indicazione, per ciascun ente, dei dati relativi alle scelte totali ricevute e agli importi complessivi percepiti. In tal modo si rende noto – anche in forma aggregata – il contributo percepito.

Riparto del “5 per mille”

La quota direttamente destinata dai contribuenti che hanno indicato anche il codice fiscale del beneficiario spetta agli enti regolarmente accreditati. Eccezioni alla regola sono i casi di somme inferiori a 100 euro, di codice fiscale dell’ente mancante o errato. In tali ipotesi le quote non sono corrisposte all’ente e sono ripartite all’interno della stessa finalità in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette.

Enti accreditati presso più amministrazioni partecipano al riparto della quota del 5×1000 per ciascuna categoria. Se un ente partecipa al riparto per più scopi, e che sia escluso da una delle amministrazioni competenti, perde il diritto ad essere destinatario delle somme indicate dai contribuenti per la categoria da cui è stato escluso. I Comuni – senza ulteriori adempimenti – sono destinatari delle quote dei contribuenti residenti che hanno firmato nel riquadro dedicato.

Quando accreditano il 5 x 1000?

L’Agenzia delle entrate, in base alle scelte effettuate dai contribuenti, trasmette – in via telematica – al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della  Ragioneria generale dello Stato, i dati utili a stabilire gli importi che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno attuato una valida destinazione della quota del “cinque per mille”.

Saranno le amministrazioni competenti ad erogare – sulla base degli elenchi predisposti dall’Agenzia delle entrate – a ciascun soggetto le somme spettanti. Se, prima dell’erogazione delle somme destinate, l’ente beneficiario risulti aver cessato l’attività o non svolgere più l’attività che dà diritto al benefici, non ha diritto alla corresponsione del contributo.

Entro il 30 settembre del secondo anno successivo a quello di impegno, i beneficiari comunicano alle amministrazioni erogatrici i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate per consentirne l’erogazione entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno.

Entro lo stesso termine, le amministrazioni erogatrici effettuano il pagamento del contributo a favore degli enti beneficiari, sulla base degli elenchi predisposti dall’Agenzia delle entrate. I beneficiari che non forniscono all’amministrazione erogatrice i dati necessari per il pagamento perdono il diritto a percepire il contributo per l’esercizio di riferimento e i relativi importi sono riversati all’Erario per la successiva riassegnazione al Fondo corrispondente a quota parte dell’importo del cinque per mille.

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quando arriveranno i soldi del 5 per mille

Gli obblighi delle amministrazioni

Entro novanta giorni dalla data di erogazione del contributo, le amministrazioni erogatrici del contributo pubblicano nel proprio sito gli elenchi dei soggetti destinatari, la data di erogazione e l’importo. Entro trenta giorni dall’acquisizione degli elementi informativi forniti dai beneficiari, va pubblicato – sullo stesso sito – anche il link al rendiconto pubblicato sul sito del  beneficiario.

Obblighi dei beneficiari

Entro un anno dalla ricezione delle somme, va redatto – da parte dei beneficiari delle quote – con un modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti, un apposito rendiconto, con una relazione illustrativa, sulla destinazione e l’utilizzo delle somme percepite. Sono da indicare:

  1. i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l’indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell’attività sociale, nonché del rappresentante legale,
  2. l’anno finanziario cui si riferisce l’erogazione, la data di percezione e l’importo percepito,
  3. le spese sostenute per il funzionamento del beneficiario, incluse le spese per risorse umane e per l’acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa,
  4. le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del beneficiario,
  5. dettagliatamente gli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, con durata massima triennale, fermo restando l’obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.

Entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, i rendiconti e le relative relazioni sono da inviare – per controllo – all’amministrazione che ha erogato le somme. Un’eccezione è costituita dagli enti che hanno percepito contributi inferiori a 20 mila euro, i quali non sono tenuti all’invio del rendiconto e della relazione, ma comunque alla loro redazione entro un anno dalla ricezione  degli importi da conservare per 10 anni. Gli importi percepiti ed il rendiconto vanno pubblicati sul proprio sito web con comunicazione all’amministrazione erogatrice entro i successivi sette giorni.

Il recupero delle somme

In questi casi i contributi erogati sono da recuperare:

  • se la erogazione delle somme è avvenuta in base a dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali;
  • se viene accertato che il contributo erogato è stato utilizzato per scopi diversi da quelli perseguiti istituzionalmente dal beneficiario o per spese di pubblicità per campagne di sensibilizzazione;
  • se le somme erogate non sono state rendicontate;
  • se gli enti che hanno percepito contributi non hanno inviato il rendiconto e la relazione;
  • se, a seguito di controlli, l’ente beneficiario non è risultato in possesso dei requisiti che consentono l’ammissione al beneficio;
  • se l’ente, dopo l’erogazione delle somme allo stesso destinate, risulta, invece, aver cessato l’attività o non svolgere più l’attività che da’ diritto al beneficio, prima  dell’erogazione delle somme medesime.

Entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento che contesta il contributo percepito, lo stesso va riversato all’Erario, in tutto o in parte, rivalutato secondo l’indice Istat e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione.

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